1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni della presente legge.
2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 2.500 per la violazione dell'articolo 170, comma 1, primo periodo.
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.500 euro 4.000 per la violazione degli articoli: 165, comma 1, lettera a); 168, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per la violazione degli articoli: 168, comma 4; 169, commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli: 165, comma 1, lettera a); 168, comma 3.